2009

Il Cosmetico funzionale esiste ed è legittimo 

13 maggio 2009

Il prodotto cosmetico agisce per mantenere in buono stato la pelle attraverso un effetto sulle sue funzioni fisiologiche ed il suo metabolismo.
 
Stiamo assistendo ad alcune prese di posizione da parte di organismi di controllo che vorrebbero rimettere in discussione l’innegabile capacità e legittimità dei prodotti cosmetici di interagire positivamente con i processi fisiologici e metabolici cutanei. In tal modo si rischia di riportare la cosmetologia moderna indietro di almeno 20 anni, dimenticando e non tenendo in considerazione le numerose ricerche ed acquisizioni scientifiche e mediche che hanno dimostrato la capacità e l’utilità prettamente cosmetica di interazione con la fisiologia cutanea per mantenere la pelle in buono stato.
Queste stesse capacità funzionali del cosmetico sono state esplicitamente riconosciute e fatte proprie anche dal legislatore europeo ed italiano, quando ha modificato per l’ultima volta la definizione di prodotto cosmetico presente nella normativa che regolamenta il settore
 
In tale contesto ed in risposta a questo tentativo di delegittimazione della funzionalità cosmetica, consideriamo opportuno ed importante ribadire che:
 
·         Secondo la normativa comunitaria ed italiana[2], i prodotti cosmetici sono destinati ad essere applicati sulla cute ed i suoi annessi “allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato”.
La definizione introdotta dal legislatore prevede quindi che i cosmetici possono avere e vantare una precisa funzionalità di modifica dell’aspetto o di protezione e mantenimento in buono stato delle zone di applicazione, tra cui la cute, attraverso la possibilità di influenzare positivamente le sue funzioni fisiologiche.
Questa interpretazione è ulteriormente avvalorata dal fatto che l’All. 1 della Direttiva e della legge sui cosmetici, che, attraverso un elenco esemplificativo ma non esaustivo di categorie di prodotti cosmetici, contiene esempi di prodotti (ad esempio i deodoranti antitraspiranti,i prodotti abbronzanti senza sole, i prodotti per schiarire la pelle ed i prodotti antirughe)che per la loro natura esplicano la loro funzione attraverso una necessaria interazione diretta con le funzioni fisiologiche e metaboliche della cute e dei suoi annessi.

 
·        La norma sui cosmetici è, nondimeno, altrettanto chiara quando afferma che il prodotto cosmetico deve essere diverso dai medicinali, non avere finalità terapeutica e non vantare attività terapeutica, tutte prerogative che appartengono solo ed unicamente ai farmaci.
A questo proposito la Commissione europea, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ha pubblicato alcune Linee guida[3] che intendono aiutare gli operatori del settore e le autorità di controllo nazionali in tutti quei casi in cui più difficile e meno scontata appare la classificazione di un dato prodotto in una delle due categorie, cosmetico o farmaco (i cosiddetti casi borderline).
Tra gli importanti principi riportati dalla Commissione UE vale la pena sottolineare quello per cui si riconosce al prodotto cosmetico una interazione con le funzioni fisiologiche del corpo umano (“.. almost every product usually perceived as cosmetic product does, in a way or another, modify physiological functions…”) che non ha effetti significativi sul metabolismo e non modifica in realtà le condizioni del suo funzionamento al punto da reclamare una classificazione come farmaco (“Considering that every product that effects the actual functioning of the body has also an effect on its metabolism, it is clear that an insignificant modification of physiological functions does not suffice for the Medicinal Products Directive to apply: rather, the modification must be more than insignificant”).


 
·        Il prodotto cosmetico è destinato ad essere applicato su una cute sana ed ad interagire ed esplicare le proprie funzionalità positive in una varietà di situazioni che si mantengono in ambito fisiologico.

In conclusione, alla luce delle considerazioni riportate, ribadiamo che il prodotto cosmetico funzionale (cioè in grado di interagire con i processi fisiologici cutanei) è legittimo ed è riconosciuto anche dal legislatore: è applicato su cute ed i suoi annessi, in uno stato non patologico, con lo scopo di mantenere in buono stato e di modificare l’aspetto esterno, a fini prettamente estetici e mai terapeutici.

La corretta classificazione di un prodotto cosmetico dovrà essere effettuata con un approccio cosiddetto “caso per caso”, che prenda in considerazione tutte le caratteristiche del prodotto: la composizione, la forma, le indicazioni in etichetta, la pubblicità, la presentazione, le istruzioni e le modalità d’uso riportate sulle confezioni.
 
E’ ormai tempo che si accetti definitivamente il principio che il prodotto cosmetico abbia la sua funzionalità, che si esplica nell’ interazione con la fisiologia ed il metabolismo cutaneo.
 
 
 


[1] Direttiva del Consiglio 93/35/CEE e Decreto Legislativo 126/97
[2] Direttiva 76/768/CEE e Legge 713/86 e loro modifiche
[3] Guidance document on the demarcation between the cosmetic products Directive 76/768 and the medicinal products directive 2001/83 as agreed between the Commission services and the competent authorities of Member States
 

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