Statuto
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – Costituzione
È costituita, con durata illimitata, l’Associazione italiana delle imprese cosmetiche, in forma abbreviata UNIPRO.
L’Associazione, con sede in Milano, è una Associazione di settore di Federchimica, e per il tramite di quest’ultima, aderisce a Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci ed adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema federativo e confederale.
Su delibera del Comitato di Presidenza, l’Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire delegazioni e/o uffici distaccati in Italia e all’estero.
Art. 2 – Scopi
In conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, UNIPRO ha i seguenti scopi
a) di riunire i Soci per la trattazione delle questioni di comune interesse;
b) di tutelare gli interessi del settore e solidalmente, ove occorra, quelli dei singoli associati, in tutti i casi nei quali l'intervento sia conforme alle finalità dell'Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza in tutte le circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le autorità competenti;
c) di collaborare, in armonia con gli scopi della Federazione Nazionale dell'Industria Chimica, per la tutela degli interessi delle imprese in materia di rapporti di lavoro;
d) di promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e la crescita dei prodotti e delle tecnologie;
e) di favorire la ricerca, la produzione e la commercializzazione di prodotti e tecnologie efficaci e sicuri a tutela dell'ambiente;
f) di promuovere il progresso scientifico e tecnologico;
g) di istituire e mantenere i rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Scuola, Università, Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;
h) di favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese associate, anche promuovendo iniziative editoriali all'uopo;
i) di organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni fieristiche su temi di interesse specifico e generale del settore rappresentato;
l) di raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati riguardanti le condizioni e l'attività delle imprese associate, promuovendo all'uopo anche la necessaria informativa;
m) di promuovere ed organizzare corsi di formazione per le imprese aderenti;
n) di attuare una disciplina ed una costante sorveglianza affinchè il livello di comportamento delle imprese sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione.
L’Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.
L’Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
L’Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.
TITOLO II
SOCI
Art. 3 – Requisiti
I soci di Unipro si suddividono in:
a) soci effettivi;
b) soci aggregati ordinari;
c) soci aggregati straordinari.
Sono soci effettivi le imprese, sotto qualsiasi forma giuridica costituite ed operanti nel territorio nazionale, produttrici, importatrici e/o distributrici di prodotti cosmetici.
Sono soci aggregati ordinari le imprese, non appartenenti alla categoria dei soci effettivi, che operano in ambiti complementari, strumentali ed affini al settore dei prodotti cosmetici.
Sono soci aggregati straordinari gli enti e/o le persone giuridiche, sotto qualsiasi forma giuridica costituite, che hanno un interesse primario in Unipro e/o nel settore di cui Unipro ha la rappresentanza imprenditoriale, da attestarsi mediante deliberazione della Giunta di Unipro.
Il numero dei soci aggregati ordinari e straordinari non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.
La Giunta fissa le modalità di adesione dei soci aggregati ordinari e straordinari.
Tutti i soci, indipendentemente dalla loro categoria, vengono iscritti nel Registro delle imprese tenuto dalla Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema.
Art. 4 - Ammissione e Durata
Per i soci effettivi e per i soci aggregati ordinari l’adesione è della durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
Trascorso il biennio iniziale il socio effettivo e/o il socio aggregato ordinario può disdire la propria adesione con preavviso di sei mesi, inviato con lettera raccomandata a/r al Presidente dell’Associazione.
Per i soci aggregati straordinari l’adesione ha la durata di un anno ed in seguito si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
Trascorso l’anno iniziale il socio aggregato straordinario può disdire con preavviso di tre mesi inviato con lettera raccomandata a/r al Presidente dell’Associazione.
Possono richiedere di far parte dell'Associazione, le imprese che svolgono una o più delle attività di cui all'Art. 3 e che ne facciano regolare domanda, sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa, contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.
La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente l'indicazione delle persone che hanno la legale rappresentanza. Nella domanda deve essere indicata la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione della sede, delle succursali, degli stabilimenti e altre eventuali unità, il fatturato, il numero degli addetti, la copia della documentazione inoltrata al Ministero della Salute per l'esercizio dell'attività in conformità alle disposizioni della L. 713/86 e successive modifiche, nonchè quant'altro prevede l'apposito modulo di adesione.
Le domande vengono approvate dalla Giunta.
Contro la deliberazione negativa è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro dieci giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
Il Comitato di Presidenza può dare incarico a Ente o organizzazione di fiducia di Unipro di effettuare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di riservatezza, accertamenti, anche presso l’impresa candidata ad associarsi, e di presentarne relazione scritta non oltre 30 giorni dopo il ricevimento del mandato; la relazione dovrà contenere anche il parere di congruità del Gruppo di affinità produttivo/commerciale di appartenenza.
Le imprese associate devono altresì comunicare, ogni anno, l'aggiornamento relativo ai dati di cui sopra. Le imprese associate devono inoltre comunicare, nei tempi e nei modi richiesti, i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese, di cui al presente articolo.
I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento a quanto contenuto, in merito, nel Codice Etico Confederale.
L'inquadramento delle imprese associate nei diversi Gruppi di affinità viene deliberato dalla Giunta, previo parere del Gruppo di appartenenza.
Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.
Art. 5 – Diritti dei Soci
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i soci aggregati ordinari e straordinari tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione.
I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.
Ai soci aggregati ordinari è assegnato un solo voto in Assemblea e possono essere eletti nella Giunta.
Ai soci aggregati straordinari sono assegnati da un minimo di un voto ad un massimo di dieci voti in relazione al contributo associativo annuo deliberato dall’Assemblea su proposta della Giunta.
Qualora il numero dei soci aggregati ordinari e straordinari dovesse diventare numericamente molto consistente, la Giunta potrà deliberare la costituzione di una apposita Sezione, con uno specifico regolamento.
Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo e gli altri segni distintivi del sistema confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento confederale.
Art. 6 – Doveri dei Soci
L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le disposizioni attuative dello Statuto, le deliberazioni degli organi, nonchè il Codice Etico Confederale.
L'attività di Socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, nè di alcuno dei suoi partecipanti.
Le imprese associate ed i loro rappresentanti devono operare con piena affidabilità e correttezza sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento al Codice etico confederale
I soci, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema federativo e confederale.
In particolare il socio deve:
a) partecipare attivamente alla vita associativa;
b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dal sistema federativo e confederale cui appartiene l’Associazione;
c) non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
d) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
e) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dal successivo articolo 7 per ciascuna categoria.
L’Associazione, inoltre, è impegnata a collaborare con Federchimica per promuovere il completo inquadramento dei propri soci nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.
Per l'accesso alla cariche di Presidente e componente del Comitato di Presidenza dell’Associazione è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come previsto dall’apposito regolamento confederale.
Art. 7 - Contributi
Le imprese associate devono versare i contributi associativi annui nell'ammontare e nei termini deliberati dall'Assemblea su proposta della Giunta in relazione alla categoria di socio effettivo, aggregato ordinario, aggregato straordinario.
Il versamento dei contributi viene effettuato, a richiesta dell'Associazione, entro il primo trimestre di ciascun esercizio.
Qualora l'ammissione abbia luogo durante l'anno, entro tre mesi dalla stessa, devono essere versati i contributi previsti, calcolati in dodicesimi se l'adesione viene approvata nel secondo semestre dell'anno.
L'Associazione può adottare criteri e parametri di contribuzione diversi per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.
Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda la quota può essere ridotta dal Comitato di Presidenza con criterio forfettario.
Alle imprese che provvedono al versamento dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma, possono essere applicati, con delibera della Giunta, gli interessi di mora, definiti nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto ovvero nella misura decisa dall'Assemblea stessa.
Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza dell'Associazione, i contributi eventualmente deliberati dai Gruppi di competenza.
Le imprese associate non in regola con il versamento dei contributi associativi relativi all’anno solare di competenza, non avranno diritto di voto in assemblea.
Qualsiasi contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non costituisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in favore del Socio.
Art. 8 – Sanzioni
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell’Associazione e dei Gruppi;
b) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
d) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono cariche direttive nell’Associazione e/o nel sistema federativo e confederale;
e) decadenza dei rappresentanti dell’impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale nonchè dall’appartenenza al sistema federativo e confederale.
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta.
La delibera di espulsione adottata dalla Giunta di Unipro deve essere comunicata a Federchimica ed adottata con la maggioranza dei due terzi dei presenti, senza tener conto degli astenuti, che rappresentino però almeno i due quinti dei componenti complessivi della Giunta stessa.
È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Contro la pronuncia del Collegio dei Probiviri è ammesso l’appello al Collegio dei Probiviri di Federchimica, sempre nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di notifica del lodo.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Art. 9 - Cessazione della condizione di socio
La qualità di socio si perde:
a) per recesso, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.
In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni contributivi assunti.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema federativo e confederale.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) la Giunta;
c) il Comitato di Presidenza;
d) il Presidente;
e) i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori contabili;
h) il Collegio dei Probiviri.
Art. 11 – Assemblea
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci effettivi e dei Soci aggregati ordinari e dei soci aggregati straordinari in regola con il versamento delle quote sociali relative all’anno solare di competenza.
I Soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio avente diritto di voto; questi però non può avere più di una delega.
Le imprese che fanno riferimento sia direttamente, sia indirettamente, alla stessa controllante, anche non residente, sono considerate, per quanto riguarda la delega, come una sola impresa.
Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.
Al complesso dei soci entrati a far parte dell’Associazione dopo l’approvazione del presente statuto e il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione, in tutto o in parte, non può essere attribuito più del 10% del totale dei voti assembleari.
Ciascun Socio effettivo dispone in Assemblea di una determinata entità di voti, secondo il seguente criterio:
- fino a 500,00 euro di contributo versato: 1 voto ogni 250,00 euro.
- oltre 500,00 euro di contributo versato: 1 ulteriore voto ogni 500,00 o frazione non inferiore a 250,00 euro fino alla contribuzione corrisposta relativa a un fatturato non eccedente i 100 milioni di euro.
- le aziende con un fatturato superiore ai 100 milioni di euro avranno inoltre diritto a due ulteriori voti per ogni 25 milioni di euro di fatturato dichiarato in eccedenza ai 100 milioni.
L'Assemblea, su proposta della Giunta, potrà adeguare il limite di 100 milioni in conformità a quanto disposto dall'Art. 7.
Ai soci iscritti in corso d’anno ed ai soci aggregati ordinari è attribuito un solo voto.
Ai soci aggregati straordinari è attribuito un numero di voti da uno a dieci in relazione al contributo associativo annuo deliberato dall’Assemblea su proposta della Giunta.
Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata è annotato in apposito registro bollato ed annualmente vidimato; di esso potranno prenderne visione solo le aziende al corrente con il versamento dei contributi associativi.
Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.
All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, il Tesoriere, i Probiviri ed il Direttore Generale.
Art. 12 – Riunioni e Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce:
a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi sei mesi dalla fine di ciascun esercizio;
b) in via straordinaria:
- quando ne sia fatta richiesta dalla Giunta;
- su richiesta motivata di tanti Soci che corrispondano ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutte le imprese associate;
- su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni;
- per le modifiche degli articoli del presente Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.
La richiesta dei Soci deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione deve seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta spedita a ciascun Socio, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata.
In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante posta elettronica, fax, o telegramma con un preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.
Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.
Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia, trascorsa un’ora, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.
I sistemi sono stabiliti da chi presiede; per quanto attiene le elezioni, le nomine e le deliberazioni relative agli organi di cui all'Art. 10, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità del presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'Art. 31.
Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione si applicano gli Artt. 31 e 32 .
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di assenza o impedimento, un componente del Comitato di Presidenza.
Art. 14 – Attribuzioni dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea:
a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, delle politiche generali del settore ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
b) eleggere il Presidente secondo le modalità previste dall'Art. 20;
c) eleggere, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati;
d) eleggere i componenti la Giunta, secondo quanto stabilito dall'Art. 15 punto I;
e) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
f) eleggere i componenti il Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all'Art. 25;
g) ratificare il budget;
h) approvare il bilancio consuntivo;
i) approvare l'entità dei contributi, proposti dalla Giunta;
l) apportare le modificazioni del presente Statuto con le modalità previste dall'Art. 31;
m) sciogliere l'Associazione con le modalità previste dall'Art. 32.
Art. 15 – Giunta
Sono componenti di diritto della Giunta:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati;
c) il Past-President;
d) i Presidenti dei Gruppi merceologici;
e) il Tesoriere;
f) i Presidenti dei Consorzi e delle Società promosse dall’Associazione.
Fanno inoltre parte della Giunta:
I) quindici rappresentanti generali, eletti dall’Assemblea ordinaria degli anni pari;
II) un rappresentante per ciascun Gruppo merceologico, espressione delle piccole imprese associate ed eletto all’interno di ciascun Gruppo merceologico;
III) un componente espresso dai soci aggregati dell’Associazione attraverso un collegio elettorale costituito specificamente;
IV) fino a 3 componenti nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell’ambito associativo e di rappresentanza dell’Associazione.
Ai fini dell’elezione dei componenti di cui al punto I) del precedente comma, la Commissione di designazione predispone una lista di candidati in numero superiore ai seggi da ricoprire e la sottopone al voto dell’Assemblea.
Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze limitato ai 2/3 dei seggi disponibili.
I componenti la Giunta durano in carica due anni e sono rieleggibili, ma per non più di quattro mandati consecutivi allo stesso titolo.
Ai fini della ricostituzione, il Presidente dell’Associazione provoca o sollecita le elezioni dei nuovi componenti che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza.
Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l’entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate. I componenti eventualmente eletti nel corso del biennio restano comunque in carica sino alla scadenza della Giunta.
Nel caso vengano a mancare i componenti eletti dall’Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti, in ordine di numero di preferenze riportate.
Per gli altri componenti elettivi di cui alle lettere II) III) IV), del presente articolo, in caso di cessazione, provvedono alla sostituzione le rispettive istanze.
I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso della Giunta.
Art. 16 - Riunioni della Giunta
La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi, e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Comitato di Presidenza o un quarto dei suoi componenti.
La Giunta è convocata dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, da un Vice Presidente con lettera spedita almeno sette giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocata con posta elettronica, fax, o telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
La Giunta è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.
È ammessa la delega tra i componenti la Giunta: ciascuno di essi non può però avere più di una delega.
Salvo i casi previsti dall'Art. 9 lettera d), le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
Per quanto attiene le nomine e/o deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
La Giunta è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono personalmente alle riunioni per tre volte consecutive e quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno una delle riunioni indette.
La Giunta coopta nuovi componenti elettivi in sostituzione di quelli decaduti; i componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Giunta.
Le deliberazioni della Giunta vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di assenza o impedimento, un componente la Giunta.
Art. 17 - Attribuzioni della Giunta
Spetta alla Giunta:
a) nominare la Commissione di designazione;
b) proporre all’Assemblea il Presidente e i Consiglieri Incaricati;
c) eleggere il Tesoriere;
d) deliberare la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi merceologici ed approvarne i regolamenti, i programmi ed il budget;
e) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
f) deliberare le direttive generali per il Comitato di Presidenza per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
g) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
h) deliberare sull’accoglimento delle domande di adesione;
i) approvare il budget ed il bilancio consuntivo con la relativa relazione per la successiva approvazione dell’Assemblea;
j) proporre all’Assemblea la misura dei contributi;
k) adottare le sanzioni;
l) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
m) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
o) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
p) nominare e revocare il Direttore Generale su proposta del Comitato di Presidenza.
Art. 18 – Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto:
a) dal Presidente;
b) dai Vice Presidenti e Consiglieri Incaricati;
c) dal Past-President;
d) dal Tesoriere;
e) da tre componenti eletti dalla Giunta, a scrutinio segreto, su una lista di candidature in numero superiore al numero degli eligendi, predisposta dalla Commissione di designazione, in rappresentanza dei Gruppi merceologici;
f) da due componenti, eletti con le stesse modalità di cui alla lettera precedente, espressione delle piccole imprese associate.
Almeno la metà dei candidati delle lettere e) ed f) deve essere composta da componenti della Giunta dell’Associazione. I componenti eletti che non facciano già parte della Giunta ne entrano a far parte di diritto.
I componenti eletti dalla Giunta durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. Essi sono rieleggibili ma per non più di tre mandati consecutivi allo stesso titolo.
Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il mandato essi sono sostituiti dalla Giunta. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario, con comunicazione scritta spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.
In caso di urgenza può essere convocato con posta elettronica, fax o telegramma spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.
Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti in carica.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
Per quanto attiene le nomine e/o le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.
Il Comitato di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario.
Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, e comunque quelli che nel corso dell'anno solare non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.
Funge da Segretario il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento un componente il Comitato di Presidenza.
Art. 19 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza
Spetta al Comitato di Presidenza:
a) stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
b) dirigere l'attività dell’Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
d) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati tecnici per determinati scopi e lavori;
e) eleggere, revocare e designare i rappresentanti dell’Associazione nel sistema federativo nonché, attraverso Federchimica, nel sistema confederale e nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna;
f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il bilancio consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell’Assemblea;
g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
h) proporre alla Giunta, su proposta del Presidente, la nomina e la revoca del Direttore dell’Associazione e, ove necessario, di un vice Direttore;
i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
l) approvare convenzioni di natura organizzativa;
m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
Art. 20 – Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria su proposta della Giunta.
A tal fine, nell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta nomina a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate, della quale non può far parte il Presidente in carica.
Tale Commissione sottopone alla Giunta una o più indicazioni, sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto.
Alla Giunta devono comunque essere sottoposte dalla Commissione di designazione le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongono di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.
Al Presidente designato dalla Giunta la Commissione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.
Il Presidente dura in carica due anni.
Il Presidente può essere rieletto per un ulteriore biennio successivo a quello dell'elezione.
In caso di rielezione per un terzo biennio consecutivo è, però, necessaria una maggioranza favorevole dei tre quinti dei votanti.
È rieleggibile, per un ulteriore biennio, decorsi due anni di intervallo dalla sua ultima permanenza in carica.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle Assemblee delle Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali nelle quali la Associazione partecipa, con facoltà di farsi rappresentare.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.
Venendo a mancare il Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Vice Presidente vicario assume la presidenza pro-tempore ed entro tre mesi dall’assunzione dell’incarico pro-tempore deve provvedere a convocare l’Assemblea.
Art. 21 - Vicepresidenti e Consiglieri incaricati
Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da quattro Vice Presidenti elettivi, di cui uno con funzioni di vicario, uno in specifica rappresentanza delle piccole imprese nonchè da un numero variabile di Consiglieri Incaricati fino ad un massimo di quattro, eletti dall’Assemblea su proposta della Giunta con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell’Associazione.
A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati.
La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e i Consiglieri Incaricati, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati e le relative deleghe affidate.
Tali deleghe potranno riguardare l’approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l’attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.
I Vice Presidenti ed i Consiglieri Incaricati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
Essi sono rieleggibili per non più di due bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno ad un biennio.
Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
Art. 22 – Aree di attività e commissioni
I Vice Presidenti o i Consiglieri Incaricati cui siano state affidate deleghe operative costituiscono e presiedono Commissioni di supporto alla propria attività.
Tali Commissioni saranno composte da un massimo di sei componenti, con adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell’Associazione, nominati dal Presidente su proposta del Vice Presidente o Consigliere Incaricato competente, sentiti i Gruppi ed il Vice Presidente di specifica rappresentanza delle piccole imprese.
Le Commissioni sono organi tecnici del Presidente, della Giunta e del Comitato di Presidenza che possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.
La durata delle Commissioni coincide con quella dei Vice Presidenti e dei Consiglieri Incaricati .
L’attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell’Associazione.
Art. 23 - Collegio dei Revisori Contabili
L'Assemblea ordinaria successiva a quella che ha visto l’elezione del Presidente elegge a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori Contabili effettivi, nonchè due supplenti, scegliendoli in una lista di almeno cinque candidati scelti tra i revisori di cui al D.M. 31 bis del 12.4.95 (G.U. 21.4.95).
Ciascun Socio può votare per non più di tre candidati.
Fermo restando il numero massimo di tre preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo diverso da quelli riportati nella lista.
Diversamente da quanto previsto nel comma precedente, il numero massimo di candidati per cui si può votare scende a due, qualora lo richiedano, in Assemblea, tanti Soci che corrispondano ad almeno un quinto dei voti. Fermo restando il numero massimo di due preferenze, è ammessa la possibilità di indicare un nominativo, diverso da quelli riportati nella lista.
Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.
I componenti il Collegio dei Revisori Contabili durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori contabili effettivi assiste alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.
I Revisori Contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine al numero di voti conseguiti; in caso di parità risulta eletto quello più anziano.
Art. 24 - Collegio dei Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio pari elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un’altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Probiviri eletti con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 20 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 20 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L’interpretazione del presente statuto, nonchè di ogni altra norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
Art. 25 - Disposizioni generali sulle cariche
Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.
La proposta del rappresentante, avanzata dal socio, ha valore di delega formale. Fatta eccezione per la carica di Presidente, i rappresentanti delle imprese associate decadono automaticamente dalle cariche rivestite quando viene revocata la delega o vengono meno le condizioni di appartenenza di cui sopra.
La carica del Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.
La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve quelle di cui agli artt. 23 e 24.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche di Presidenza e Comitato di Presidenza, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
Art. 26 – Direttore Generale
Il Direttore Generale viene nominato e revocato dalla Giunta su proposta del Comitato di Presidenza.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni.
Il Direttore Generale sovraintende a tutti gli uffici, amministra con il controllo e la guida del Tesoriere le disponibilità economiche ed ha la gestione ordinaria dell'Associazione nell’ambito del budget.
Egli partecipa senza diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni della Giunta, del Comitato di Presidenza, dei Gruppi, delle Commissioni di Lavoro e propone quanto considera utile per il conseguimento degli scopi statutari.
Funge da Segretario in Assemblea, in Giunta e in Comitato di Presidenza.
Assume e dimette il personale, stipula contratti di collaborazione o consulenza, con il parere favorevole del Comitato di Presidenza.
Art. 27 – Gruppi merceologici
Nell'ambito dell'Associazione operano Gruppi approvati con delibera di Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, secondo criteri di affinità produttiva/commerciale.
Scopo dei Gruppi è quello di curare la trattazione dei problemi di specifico interesse delle imprese associate.
La Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza, sentiti i settori interessati o su istanza dei medesimi, può deliberare eventuali variazioni degli ambiti di competenza dei Gruppi.
L'inquadramento delle imprese associate nei diversi Gruppi viene deliberato dalla Giunta previo parere del/dei Gruppi interessati.
L'Associazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività dei Gruppi.
I Presidenti dei Gruppi sono di diritto membri di Giunta.
I Gruppi eleggono al loro interno un proprio rappresentante in Giunta espressione delle piccole imprese.
La Giunta elegge con le modalità previste dal punto e) dell’art.18, in Comitato di Presidenza, tre dei suoi componenti in rappresentanza dei Gruppi merceologici.
I Presidenti dei Gruppi devono comunicare tempestivamente al Presidente dell'Associazione le decisioni e le attività dei Gruppi stessi per l'esame di conformità ai principi e agli scopi dell'Associazione.
I Gruppi deliberano contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti al settore medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni.
I Gruppi operano sulla base di Regolamenti deliberati dalle rispettive Assemblee dei Soci e soggetti ad approvazione da parte della Giunta, alla quale devono essere sottoposte le eventuali modificazioni.
I Regolamenti dei Gruppi si improntano ai medesimi principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche.
I Presidenti dei Gruppi si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente dell'Associazione ai fini del necessario coordinamento per assicurare unicità di indirizzo all'attività dell'Associazione.
TITOLO IV
FONDO COMUNE, BILANCI E TESORIERE
Art. 28 - Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di ammissione, dai contributi di cui all’Art. 7 e dai contributi dei Gruppi di affinità produttiva/commerciale;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto le imprese associate, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
Non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 29 – Budget e bilancio consuntivo
Per ciascun anno solare il budget dell'Associazione è approvato dalla Giunta, su proposta del Comitato di Presidenza e ratificato dall'Assemblea, secondo le procedure previste dagli Artt. 17 e 19.
Per ciascun anno solare la Giunta approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea predisposto dal Comitato di Presidenza.
Il documento è composto:
a) Stato Patrimoniale;
b) Conto Economico;
Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, insieme alla propria relazione e a quella del Collegio dei Revisori Contabili.
La Giunta deve rendere disponibile il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori Contabili trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria.
Art. 30 – Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dalla Giunta e dura in carica due anni.
Sovraintende, in conformità al budget e alle direttive del Presidente, all'amministrazione ed a tutti gli atti della gestione economica e finanziaria; riferisce alla Giunta, al Comitato di Presidenza in materia di budget e bilancio consuntivo.
Il mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente; in caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, il Tesoriere decade con la nomina del suo successore.
TITOLO V
MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 31 - Modificazioni statutarie
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.
Qualora la Giunta ritenga di indire l'Assemblea straordinaria per referendum tra i Soci, nelle forme stabilite dal Regolamento al riguardo predisposto dalla Giunta, le modificazioni devono essere approvate sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
Art. 32 – Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà della totalità dei voti spettanti a tutti i Soci.
L’Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.
Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
NORMA TRANSITORIA
Il VI comma dell’art. 11 “Assemblea” del presente Statuto troverà applicazione dall’Assemblea Ordinaria del 2005.
UNIPRO
Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
